Assemblee soci in digitale fino al 31 marzo.
Prorogata di altri tre mesi la norma che permette lo svolgimento delle assemblee dei soci in maniera digitale attraverso le video conferenze.
L’anno che si è da poco concluso ci ha visti fortemente impegnati nel settore degli eventi digitali. Alcuni come “The Economy of Francesco” hanno richiesto una particolare fatica per rendere attive e spettacolari tre giornate di diretta streaming multilingue. In altri eventi, come le assemblee di Federcasse, l’impegno invece è stato quello di mantenere alta la partecipazione seguendo le norme precise disposte dal Codice civile o dai regolamenti di statuto.
È notizia di questi giorni che con il decreto legge “milleproroghe” (DL 183/2020), le facilitazioni per lo svolgimento delle assemblee delle società di capitali e delle società cooperative, già introdotte a primavera a causa del Covid, sono state prorogate fino al 31 marzo 2021.
Le assemblee potranno essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in deroga a qualsiasi norma di legge o statutaria che disponga diversamente (la regola del Codice civile prevede 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).
Nell’avviso di convocazione delle assemblee, può essere stabilito che:
• il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza;
• l’intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione;
• l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio.
Può essere stabilito che l’espressione del voto avvenga mediante il metodo della “consultazione scritta” o del “consenso espresso per iscritto”.
Le società, le banche popolari, le BCC e le cooperative possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il cosiddetto “rappresentante designato”, vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto e possono prevedere (imporre) che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (nel senso che i soci, in tal caso, non possono intervenire all’assemblea, nemmeno mediante sistemi di telecomunicazione).
Quanto alla verbalizzazione, se c’è un notaio basta la sua sola firma. Se non c’è il notaio, le firme del presidente e del segretario della riunione si appongono posteriormente alla chiusura dell’assemblea, non appena si rende possibile.
Nel caso delle assemblee di Federcasse la partecipazione al voto è stata garantita a tutti i partecipanti attraverso una apposita piattaforma tutta italiana fornita da una società di Confcooperative, con la quale è possibile allestire qualsiasi tipologia di votazioni online ed elezioni statutarie, semplicemente usando un computer, un tablet o uno smartphone.